Le domande sulla assicurazioni
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La normativa di riferimento è contenuta nel Capo XX del Libro IV del Codice Civile (articoli dal 1882 al 1932) e nel recente Codice delle Assicurazioni (d. lgs. n. 209 del 7 settembre 2005).
Operazione con cui un soggetto (assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio al quale egli è esposto (naturalmente o per disposizione di legge). Ad esempio, il proprietario che assicura la propria automobile contro il rischio di furto trasferisce all’assicuratore le conseguenze economiche negative dell’eventuale verificarsi del furto. La funzione che svolge l’assicurazione è l’eliminazione di una situazione di incertezza che grava su chi è sottoposto ad un rischio determinato. Per il proprietario dell’automobile assicurata viene meno l’incertezza perché egli sa che, in caso di furto, può contare sull’impegno dell’assicuratore a pagare l’indennizzo. L’eliminazione dell’incertezza si attua grazie al fatto che l’assicuratore, assumendo un numero elevato di rischi del medesimo tipo, è in grado di calcolare la probabilità del verificarsi del rischio e di ripartirne le conseguenze su una pluralità di soggetti ad esso egualmente esposti.
IVASS è l’ente pubblico deputato al controllo dell’operato di chiunque operi nel settore assicurativo a qualsiasi titolo, e dipende dalla Banca d’Italia. Controlla sia l’operato delle Imprese di Assicurazione sia quello degli intermediari (Agenti, Broker, Subagenti,…), stabilisce i regolamenti del settore e il rispetto degli obblighi formativi. Può autorizzare o revocare la possibilità di operare, e in caso di reclamo interviene a verificare quanto accaduto.
Da tempo la truffa viaggia anche su Whatsapp e Facebook. E’ necessario stare attenti e valutare a fondo le offerte via Whatsapp o internet sopratutto se esse sono di durata breve. Controllate bene prima di pagare il premio che i preventivi ed i contratti siano riferibili ad intermediari o imprese regolarmente autorizzati. Sul sito dell’Ivass c’è l’elenco degli avvisi relativi ai casi di contraffazione con il nome delle società non autorizzate ed i siti irregolari.
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni sottolinea infine che i pagamenti di premi effettuati a favore di carte prepagate o carte di credito ricaricabili sono irregolari (ad esempio PostePay e Bonifico PostePay Evolution) così i pagamenti che vengono fatti verso persone o società che non sono iscritte agli elenchi per cui invita tutti a fare attenzione.
I profili Facebook o altri social, ed i siti internet degli intermediari italiani che svolgono attività online devono sempre indicare:
- l’indirizzo della sede nonché il numero di telefono, fax e indirizzo pec ovvero posta certificata, dati identificativi intermediario
- numero e data di iscrizione al Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi
- l’indicazione che l’intermediario è soggetto ai controlli dell’Ivass.
I siti o i profili non in linea con queste indicazioni espongono il consumatore a rischio di polizze contraffatte. Per quanto concerne, inoltre, gli intermediari SEE ovvero dello spazio economico SEE, oltre ai dati su indicati, essi dovranno comunicare anche il numero di iscrizione dello Stato Membro di origine, l’indicazione dell’Autorità di Vigilanza dello Stato Membro di origine ed infine l’indicazione dell’eventuale sede secondaria e la dichiarazione che si è abilitati ad operare in Italia.
Come accennato inizialmente raccomandiamo di prestare la massima attenzione in caso di offerte assicurative via internet, telefono e WhatsApp, soprattutto se di durata temporanea.
Assicurazioni
Sicuramente i dati anagrafici (Nome, Cognome, Codice fiscale o P.IVA, indirizzo di residenza o sede legale). Poi dipende dal tipo di assicurazione, banalmente per l’auto la Targa e le garanzie richieste.
Sarà nostra premuta una volta contattati chiederti tutte le informazioni necessarie.
Per sostituire l’auto serve il libretto della nuova autovettura o il sostituto di circolazione (il permessino che molte agenzie rilasciano non ha validità per i fini assicurativi), Inoltre serve la perdita di possesso del veicolo precedente
Contattaci ci occuperemo noi di verificare se la polizza è sospendibile e procederemo alla richiesta informandoti sui tempi minimi di sospensione e massimi.
Se è una polizza non auto, fino a 750 euro sul costo totale della polizza a prescindere dal frazionamento potrai pagare in contanti.
Se è una polizza auto fino a 1000 euro potrai pagare in contanti.
Se è una polizza Vita dovrai pagare in modo tracciabile.
A seconda della Compagnia avrai diverse opzioni per procedere al pagamento, in linea generale: contanti, assegno, bonifico, POS, ma anche per alcune Compagnie in modo mensilizzato o PAYPAL.
Dipende dove devi andare, nell’area Schengen non è più necessaria.
Consulta la cartina qui sotto per capire se ti serve o meno.
In caso dovessi andare nei paesi dove è necessaria la carta verde, contattaci te la forniremo se la tua polizza copre quel determinato paese.
Dal 1/7/2020 la carta verde si stampa su foglio bianco.

Il certificato di assicurazione, la normativa prevede che sia valido anche se esibito in modo digitale.
Comunque consigliamo di averne una copia cartacea a disposizione.
Se è una polizza Auto non c’è obbligo di disdetta, la polizza infatti non prevede il tacito rinnovo automatico.
Se non è una polizza Auto c’è obbligo di disdetta, che dovrà essere mandata con Raccomandata o PEC, consulta il fascicolo informativo della tua polizza, per avere maggiori informazioni.
Se è una polizza pluriennale che ha beneficiato di un extra-sconto per la pluriennalità, non si potrà disdettare se non prima del periodo di scadenza indicato in polizza.
Se è una polizza vita si è obbligati al pagamento solo della prima annualità, non è prevista disdetta ma il contratto potrebbe annullarsi o sospendersi dopo 6 mesi. Chiamaci per avere maggiori informazioni.
Durante l’intero contratto della polizza auto è importante mantenere il profilo personale sempre aggiornato, con la comunicazione di ogni variazione dei dati personali e delle informazioni relative al veicolo assicurato in modo tempestivo.
In particolare, vanno segnalati anche i trasferimenti di residenza, una modifica importante che richiede la notificazione ufficiale nei confronti della compagnia assicurativa, attraverso l’aggiornamento sul libretto o in banca dati ministeriale.
Quando ci si rivolge a una società assicurativa per sottoscrivere una polizza Auto, uno dei fattori che concorrono a determinare il premio assicurativo è il comune di residenza. Ogni zona, infatti, presenta degli indici in merito all’incidenza del numero di sinistri, un dato utile alle compagnie per calcolare il costo della polizza in maniera corretta
Per questo motivo l’assicurazione auto per una residenza diversa potrebbe presentare un valore alterato, quindi in caso di trasferimento da un indirizzo ad un altro è necessario avvisare la società quanto prima possibile. Ciò è ancora più importante nell’eventualità di un sinistro, con problemi anche piuttosto seri nella liquidazione del danno, qualora la residenza indicata dal contratto non dovesse corrispondere a quella attuale.
Dalle ore 24 del giorno della ricezione del pagamento.
A titolo esemplificativo se ho pagato oggi, potrò usare l’auto da domani.
La polizza è attiva con il pagamento e la sottoscrizione della stessa.
Solo se il precedente proprietario ha con la propria assicurazione fatto la cessione del contratto.
In linea di principio si, ma ci sono delle regole da rispettare:
- Solo se l’assicurazione del precedente veicolo non è stata sostituita da una nuova.
- L’ultimo attestato di rischio del veicolo venduto/rottamato non deve essere più vecchio di 5 anni
- Devo avere l’atto di vendita o rottamazione del vecchio veicolo
Dipende dalla situazione:
La Legge 40 del 2 aprile 2007 (Decreto Bersani) consente al cliente che entra in possesso di un veicolo aggiuntivo – acquistato nuovo o usato – di usufruire della medesima classe di merito maturata su un veicolo di sua proprietà o di proprietà di un suo familiare nel suo stato di famiglia, già assicurato.
Se in passato avevi un vecchio mezzo della stessa tipologia, potresti recuperare l’attestato.
La normativa non è semplice, per quello ci siamo qui noi a semplificarti la vita.
Art. 1892 del codice civle:
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 del codice civile:
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza [1892].
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
In caso di ulteriore veicolo, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 40 del 2 Aprile 2007, è possibile assegnare la classe di merito maturata da altro Veicolo già assicurato (con polizza in corso di validità) alle seguenti condizioni:
− il veicolo deve essere assicurato per la prima volta a seguito di prima immatricolazione/voltura al P.R.A.;
− il proprietario deve essere il medesimo o un suo familiare convivente (come riportato sul certificato di stato di famiglia);
− il proprietario deve essere persona fisica;
− il veicolo da assicurare deve appartenere alla medesima tipologia del primo.
Nel caso in cui non sussistessero le condizioni sopra riportate, la polizza verrà assegnata alla classe di merito di ingresso (14); se invece per qualsiasi motivo non ho un attesta di rischio valido quando dovrebbe esserci (es. pago solo il primo semestre di una polizza e non il secondo, perciò il documento non si genera) entro alla 18.
No, il veicolo deve necessariamente essere venduto, posto in conto vendita presso concessionario autorizzato, demolito, distrutto, esportato definitivamente all’estero o essere stato oggetto di furto.
No, il contratto che ho firmato è almeno annuale, e se non pago le rate successive posso essere soggetto ad azione di recupero crediti da parte della Compagnia.
Oltre alla Compagnia, in una polizza ci possono essere fino a 3 tipi di soggetti coinvolti:
– il contraente è colui che stipula la polizza e se ne assume diritti e doveri contrattuali;
– l’assicurato è colui su cui grava il rischio che vado ad assicurare e per il quale sto stipulando la polizza;
– il beneficiario è colui a cui spetta il risarcimento e/o l’indennizzo quando si verificasse l’evento.
Le tre figure possono o meno coincidere.
No! il mezzo di pagamento con ricarica PostePay o il bonifico PostePay evolution non sono degli strumenti validi ai fini del pagamento assicurativo.
Chi chiede pagamenti con ricarica PostePay sta tentando di truffarvi e proporvi un’assicurazione fasulla, in quel caso occorre subito presentare denuncia presso i competenti organi di polizia.
Sinistri
L ‘articolo 1913 del Codice civile stabilisce che l’assicurato deve dare avviso del sinistro stradale all’assicurazione entro il termine tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza.
Pertanto mandaci una mail con tutti i dettagli a mozzateassicurazioni@gmail.com
A titolo di esempio:
- Se si tratta di una polizza auto servirà in qualunque caso la costatazione amichevole anche a 1 firma. Dovrai denunciare prontamente anche in caso di palese torto.
- Se si tratta di un infortunio serviranno i documenti del pronto soccorso.
- Se si tratta di una malattia la cartella clinica.
- Se si tratta di un danno da RC servirà una richiesta di risarcimento da parte del terzo., e una tua mail dove descrivi l’accaduto.
- Se si tratta di furto o atto vandalico servirà la denuncia sporta presso gli organi di polizia.
- Se si tratta di un altro tipo di danno, una mail con la spiegazione di cosa e successo.
Clicca sul link dedicato nella sezione siti consigliati e prima di chiamare verifica con chi hai sottoscritto il servizio, se hai dubbi contattaci.
Mantieni la calma
Verifica che non ci siano feriti, in caso chiama immediatamente soccorso. Poi raccogli le informazioni utili a denunciare il sinistro entro i tempi indicati dal contratto di polizza (non oltre 3 giorni). È necessario per tutti i tipi di sinistri.2
Raccogli la documentazione
Compila la Costatazione amichevole d’incidente (C.A.I. o modulo blu); in alternativa compila la denuncia di sinistro (“denuncia cautelativa”) e descrivi il sinistro. Se ci sono testimoni raccogli le loro dichiarazioni e firme attraverso la Dichiarazione testimoniale. Raccogli ogni informazione e documentazione utile a descrivere il sinistro anche per i sinistri che non riguardano l’assicurazione auto: sono essenziali per rendere più veloci denuncia e rimborso del sinistro.
Invia la documentazione
Invia tutta la documentazione il prima possibile ed entro il termine massimo previsto dalle condizioni del contratto a mozzateassicurazioni@gmail.com
Al resto pensiamo noi
Gestiamo il tuo sinistro nel più breve tempo possibile e procediamo all’eventuale rimborso.
Contattaci il prima possibile, ci occuperemo noi di verificare i riparatori convenzionati.
Ti ricordiamo che nella garanzia cristalli non sono compresi gli specchietti e i fanali.
No, non è un atto vandalico, ma un sinistro da circolazione, per ottenere il rimborso servirà identificare il veicolo responsabile.
La garanzia Atti vandalici infatti copre l’indennizzo dei danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo.
La franchigia
Con franchigia si intende una cifra fissa e prestabilita entro la quale, in caso di sinistro, la compagnia di assicurazione non riconosce l’indennizzo.
La franchigia potrebbe essere anche in percentuale, per esempio in una polizza infortuni una franchigia del 5% significa che sotto i 5 punti percentuali di invalidità permanente non scatta nessun indennizzo.
Lo scoperto
Lo scoperto è una percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato. Da ciò è facile intuire che lo scoperto non può mai essere predeterminato, dipendendo esclusivamente dal valore del sinistro e non dalla somma assicurata.
A titolo di esempio in un danno da evento naturale dove la franchia è di 300 euro e lo scoperto del 10%, nel caso l’ammontare del danno sia di 5000 euro la franchigia resta a 300 euro, ma lo scoperto sarà di 500 euro si applicherà pertanto lo scoperto.
Con la nuova normativa si arriverà a aver valorizzato i sinistri passivi per 10 anni +1.
C’è una possibilità, e consiste nel risarcire l’assicurazione che ha pagato il danno. La procedura è relativamente semplice: si deve scrivere alla CONSAP specificando gli estremi dell’incidente e chiedendo l’importo liquidato alla controparte. Al ricevimento dell’informazione si è liberi di decidere se rimborsarlo o meno, e in caso affermativo a rimborso effettuato il sinistro viene definitivamente stralciato dall’Attestato di Rischio come se non fosse mai avvenuto, e la CU viene aggiornata di conseguenza.
Se preferisci possiamo occuparci per te della pratica.
La regola proporzionale, prevista dall’articolo 1907 del Codice Civile, stabilisce che, se al momento del sinistro il bene assicurato aveva un valore superiore alla somma assicurata, l’indennizzo viene ridotto in proporzione al rapporto fra i due valori; diventa dunque importante assicurarsi al momento della stipula della polizza ad esempio dell’abitazione che il valore assicurato rispecchi il reale valore della casa. In alcuni casi è derogabile, ad esempio con una flessibilità della compagnia (es. è prevista una tolleranza del 20%) oppure assicurando i beni al cosiddetto “primo rischio assoluto”, dove in realtà stabilisco il massimo risarcimento indipendentemente dal valore del bene assicurato.
Ogni polizza danni risponde verso il proprio assicurato in termini ben precisi. In pariticolare:
– il “Massimale” è il limite massimo di risarcimento che la Compagnia pagherà per un determinato bene danneggiato (ad esempio il valore di ricostruzione del fabbricato);
– il “sotto limite” è un valore inferiore previsto per specifiche voci all’interno del danno principale (ad esempio il limite di risarcimento per gli onorari del progettista che segue la ricostruzione);
– la “Franchigia” è invece la parte del danno che resta a carico dell’assicurato, e può essere espressa sia in valore assoluto (es. 250 euro) sia in valore percentuale (es. 10% del danno).