Da tempo la truffa viaggia anche su Whatsapp e Facebook. E’ necessario stare attenti e valutare a fondo le offerte via Whatsapp o internet sopratutto se esse sono di durata breve. Controllate bene prima di pagare il premio che i preventivi ed i contratti siano riferibili ad intermediari o imprese regolarmente autorizzati. Sul sito dell’Ivass c’è l’elenco degli avvisi relativi ai casi di contraffazione con il nome delle società non autorizzate ed i siti irregolari.
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni sottolinea infine che i pagamenti di premi effettuati a favore di carte prepagate o carte di credito ricaricabili sono irregolari (ad esempio PostePay e Bonifico PostePay Evolution) così i pagamenti che vengono fatti verso persone o società che non sono iscritte agli elenchi per cui invita tutti a fare attenzione.
I profili Facebook o altri social, ed i siti internet degli intermediari italiani che svolgono attività online devono sempre indicare:
- l’indirizzo della sede nonché il numero di telefono, fax e indirizzo pec ovvero posta certificata, dati identificativi intermediario
- numero e data di iscrizione al Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi
- l’indicazione che l’intermediario è soggetto ai controlli dell’Ivass.
I siti o i profili non in linea con queste indicazioni espongono il consumatore a rischio di polizze contraffatte. Per quanto concerne, inoltre, gli intermediari SEE ovvero dello spazio economico SEE, oltre ai dati su indicati, essi dovranno comunicare anche il numero di iscrizione dello Stato Membro di origine, l’indicazione dell’Autorità di Vigilanza dello Stato Membro di origine ed infine l’indicazione dell’eventuale sede secondaria e la dichiarazione che si è abilitati ad operare in Italia.
Come accennato inizialmente raccomandiamo di prestare la massima attenzione in caso di offerte assicurative via internet, telefono e WhatsApp, soprattutto se di durata temporanea.
No! il mezzo di pagamento con ricarica PostePay o il bonifico PostePay evolution non sono degli strumenti validi ai fini del pagamento assicurativo.
Chi chiede pagamenti con ricarica PostePay sta tentando di truffarvi e proporvi un’assicurazione fasulla, in quel caso occorre subito presentare denuncia presso i competenti organi di polizia.
Oltre alla Compagnia, in una polizza ci possono essere fino a 3 tipi di soggetti coinvolti:
– il contraente è colui che stipula la polizza e se ne assume diritti e doveri contrattuali;
– l’assicurato è colui su cui grava il rischio che vado ad assicurare e per il quale sto stipulando la polizza;
– il beneficiario è colui a cui spetta il risarcimento e/o l’indennizzo quando si verificasse l’evento.
Le tre figure possono o meno coincidere.
IVASS è l’ente pubblico deputato al controllo dell’operato di chiunque operi nel settore assicurativo a qualsiasi titolo, e dipende dalla Banca d’Italia. Controlla sia l’operato delle Imprese di Assicurazione sia quello degli intermediari (Agenti, Broker, Subagenti,…), stabilisce i regolamenti del settore e il rispetto degli obblighi formativi. Può autorizzare o revocare la possibilità di operare, e in caso di reclamo interviene a verificare quanto accaduto.
No, il contratto che ho firmato è almeno annuale, e se non pago le rate successive posso essere soggetto ad azione di recupero crediti da parte della Compagnia.
Ogni polizza danni risponde verso il proprio assicurato in termini ben precisi. In pariticolare:
– il “Massimale” è il limite massimo di risarcimento che la Compagnia pagherà per un determinato bene danneggiato (ad esempio il valore di ricostruzione del fabbricato);
– il “sotto limite” è un valore inferiore previsto per specifiche voci all’interno del danno principale (ad esempio il limite di risarcimento per gli onorari del progettista che segue la ricostruzione);
– la “Franchigia” è invece la parte del danno che resta a carico dell’assicurato, e può essere espressa sia in valore assoluto (es. 250 euro) sia in valore percentuale (es. 10% del danno).
La regola proporzionale, prevista dall’articolo 1907 del Codice Civile, stabilisce che, se al momento del sinistro il bene assicurato aveva un valore superiore alla somma assicurata, l’indennizzo viene ridotto in proporzione al rapporto fra i due valori; diventa dunque importante assicurarsi al momento della stipula della polizza ad esempio dell’abitazione che il valore assicurato rispecchi il reale valore della casa. In alcuni casi è derogabile, ad esempio con una flessibilità della compagnia (es. è prevista una tolleranza del 20%) oppure assicurando i beni al cosiddetto “primo rischio assoluto”, dove in realtà stabilisco il massimo risarcimento indipendentemente dal valore del bene assicurato.
C’è una possibilità, e consiste nel risarcire l’assicurazione che ha pagato il danno. La procedura è relativamente semplice: si deve scrivere alla CONSAP specificando gli estremi dell’incidente e chiedendo l’importo liquidato alla controparte. Al ricevimento dell’informazione si è liberi di decidere se rimborsarlo o meno, e in caso affermativo a rimborso effettuato il sinistro viene definitivamente stralciato dall’Attestato di Rischio come se non fosse mai avvenuto, e la CU viene aggiornata di conseguenza.
Se preferisci possiamo occuparci per te della pratica.
No, il veicolo deve necessariamente essere venduto, posto in conto vendita presso concessionario autorizzato, demolito, distrutto, esportato definitivamente all’estero o essere stato oggetto di furto.
In caso di ulteriore veicolo, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 40 del 2 Aprile 2007, è possibile assegnare la classe di merito maturata da altro Veicolo già assicurato (con polizza in corso di validità) alle seguenti condizioni:
− il veicolo deve essere assicurato per la prima volta a seguito di prima immatricolazione/voltura al P.R.A.;
− il proprietario deve essere il medesimo o un suo familiare convivente (come riportato sul certificato di stato di famiglia);
− il proprietario deve essere persona fisica;
− il veicolo da assicurare deve appartenere alla medesima tipologia del primo.
Nel caso in cui non sussistessero le condizioni sopra riportate, la polizza verrà assegnata alla classe di merito di ingresso (14); se invece per qualsiasi motivo non ho un attesta di rischio valido quando dovrebbe esserci (es. pago solo il primo semestre di una polizza e non il secondo, perciò il documento non si genera) entro alla 18.