INFORMATIVA SUL DIRTITTO AL RECLAMO AI SENSI DELL’ART.10 TER COMMA 3 DEL REGOLAMENTO ISVAP N.24 DEL 19 MAGGIO 2008
Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, è possibile inoltrare reclamo per iscritto all’Intermediario o all’Impresa preponente.
L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge. Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario all’indirizzo mozzateassicurazioni@gmail.com o all’impresa preponente come indicato nei riferimenti presenti nel DIP aggiuntivo, per i reclami presentati all’impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.Il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.