In caso di ulteriore veicolo, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 40 del 2 Aprile 2007, è possibile assegnare la classe di merito maturata da altro Veicolo già assicurato (con polizza in corso di validità) alle seguenti condizioni:
− il veicolo deve essere assicurato per la prima volta a seguito di prima immatricolazione/voltura al P.R.A.;
− il proprietario deve essere il medesimo o un suo familiare convivente (come riportato sul certificato di stato di famiglia);
− il proprietario deve essere persona fisica;
− il veicolo da assicurare deve appartenere alla medesima tipologia del primo.
Nel caso in cui non sussistessero le condizioni sopra riportate, la polizza verrà assegnata alla classe di merito di ingresso (14); se invece per qualsiasi motivo non ho un attesta di rischio valido quando dovrebbe esserci (es. pago solo il primo semestre di una polizza e non il secondo, perciò il documento non si genera) entro alla 18.
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